Il sistema di classificazione energetica in Italia

In Italia, la prestazione energetica degli edifici è espressa attraverso l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), introdotto dal decreto legislativo 192/2005 in recepimento della prima direttiva EPBD. L'APE riporta una classe energetica che va da G (prestazione più bassa) ad A4 (massima efficienza), calcolata sulla base dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl,nren).

Il parametro principale è espresso in kWh/m²·anno e include il fabbisogno di energia non rinnovabile per riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria, ventilazione e, negli edifici non residenziali, illuminazione. I limiti di classe sono stati aggiornati dal decreto interministeriale del 26 giugno 2015, che ha introdotto le quattro sottoclassi A (A1, A2, A3, A4) per differenziare gli edifici a basso consumo.

Classe EPgl,nren (kWh/m²·anno) — orientativo residenziale Caratteristiche tipiche
A4< 0,40 × EPH,nd,limiteEdifici a energia quasi zero (nZEB)
A30,40–0,60 × limiteNuovi edifici post 2021 (requisiti minimi)
A20,60–0,80 × limiteRistrutturazioni significative recenti
A10,80–1,00 × limiteEdifici ristrutturati con buon isolamento
B1,00–1,20 × limiteEdifici anni 2000 con coibentazione
C1,20–1,50 × limiteCostruzioni anni 1990
D1,50–2,00 × limiteCostruzioni anni 1980
E–G> 2,00 × limiteEdifici ante 1976 non ristrutturati

I valori di riferimento (EPH,nd,limite) variano in funzione della zona climatica del Comune — le sei zone italiane vanno dalla A (più mite, zone costiere meridionali) alla F (più fredda, alta montagna) — e del rapporto di forma dell'edificio (S/V).

La direttiva EPBD e gli obblighi in Italia

La direttiva europea sulla prestazione energetica nell'edilizia, EPBD (Energy Performance of Buildings Directive, 2010/31/UE), ha fissato l'obiettivo che tutti i nuovi edifici siano a energia quasi zero (nZEB) entro la fine del 2020 (fine 2018 per gli edifici pubblici). L'Italia ha recepito questi requisiti con il decreto interministeriale 26 giugno 2015, che ha stabilito i requisiti minimi di prestazione energetica per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni importanti.

La versione riveduta della direttiva (2024/1275/UE), nota come EPBD recast, ha introdotto nuovi obiettivi progressivi per la decarbonizzazione del parco edilizio europeo entro il 2050. Tra i punti principali vi è l'obbligo per gli Stati membri di definire piani nazionali di ristrutturazione con tappe intermedie al 2030 e 2040.

L'APE: quando è obbligatorio e cosa contiene

L'Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio nei seguenti casi:

  • Compravendita di un'unità immobiliare o dell'intero edificio
  • Nuovi contratti di locazione (con obbligo di allegarlo al contratto)
  • Nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti
  • Edifici pubblici con superficie utile superiore a 250 m²

L'APE deve essere redatto da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito industriale con specifica formazione), che effettua un sopralluogo e inserisce i dati raccolti in software di calcolo conformi alle norme UNI TS 11300.

Attenzione: APE e classe energetica nell'annuncio immobiliare

Dal 2013, la classe energetica dell'APE deve essere riportata in tutti gli annunci di compravendita e locazione, anche online. In assenza di questa indicazione, l'inserzionista può essere soggetto a sanzioni amministrative.

Il Conto Termico 2.0

Il Conto Termico è il principale strumento di incentivazione in Italia per gli interventi di efficienza energetica negli edifici e per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili termiche. Introdotto con il decreto ministeriale del 28 dicembre 2012 e aggiornato con il decreto 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0), è gestito da GSE (Gestore dei Servizi Energetici).

Gli interventi incentivabili includono:

  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori a condensazione di classe A+ o superiore
  • Installazione di collettori solari termici
  • Sostituzione di impianti con pompe di calore elettriche o a gas
  • Installazione di generatori di calore alimentati a biomassa
  • Coibentazione dell'involucro (cappotti termici, sostituzione infissi)

Le percentuali di incentivazione variano a seconda della tipologia di intervento, della tipologia di beneficiario (privato, condominio, pubblica amministrazione) e delle dimensioni dell'impianto. Per informazioni aggiornate è opportuno consultare direttamente il sito di GSE.

Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica

Accanto al Conto Termico, le detrazioni fiscali sull'IRPEF/IRES (storicamente al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, ex art. 14 del DL 63/2013) rappresentano un altro canale di incentivazione. Le aliquote e le tipologie di interventi ammissibili sono soggette a modifiche nella legge di bilancio annuale; per l'anno in corso è necessario verificare i tetti di spesa e le percentuali vigenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Zone climatiche e consumo medio degli edifici italiani

L'Italia è suddivisa in sei zone climatiche (A, B, C, D, E, F) in base al numero di gradi-giorno, parametro che misura la differenza accumulata tra la temperatura esterna e 18 °C nei mesi di riscaldamento. La maggior parte delle città del centro-nord si trova in zona E (tra 2.101 e 3.000 gradi-giorno), mentre le città della Pianura Padana e dell'arco alpino rientrano nella zona F.

Il clima italiano presenta una marcata variabilità da nord a sud: le abitazioni di Torino o Milano richiedono sistemi di riscaldamento significativamente più potenti rispetto a quelle di Napoli o Palermo. Questo influisce direttamente sul dimensionamento degli impianti e sul calcolo del periodo di funzionamento annuo.

Riferimenti